Data center: come si autorizzano e chi decide

Le regole, dallo Stato al Comune, per comprendere la materia

Aggiornato al 2 ottobre 2026

Chi decide se un centro di elaborazione dati, o data center, si può costruire? E chi stabilisce come dovrà funzionare? La risposta dipende dalla dimensione del progetto: per ogni dimensione intervengono enti diversi con atti diversi. Questo testo comincia dalle due misure con cui le norme classificano i progetti e dalle procedure che ciascuna attiva; presenta poi la mappa di chi fa che cosa e si ferma sul perimetro delle competenze di un Comune, che è il fulcro del discorso; tre approfondimenti trattano infine la disciplina di Rho, la legge regionale e il piano metropolitano. Gli aspetti tecnici, dall’energia al rumore, sono trattati nel testo tecnico.

Come le norme misurano un data center

Le norme non misurano un centro dati in metri quadrati. Lo misurano in potenza, con due misure diverse che conviene distinguere fin dall’inizio, perché ciascuna ha un suo significato ed utilizzo.

La prima è la potenza di connessione, in megawatt (MW): quanta potenza elettrica l’impianto chiede alla rete. È l’indicatore della taglia dell’insediamento. La legge regionale la usa per le regole urbanistiche: dove un data center può stare e quando i suoi effetti superano i confini di un Comune.

La seconda è la potenza termica dei generatori, in megawatt termici (MWt). Un centro dati non può fermarsi e, per i casi di interruzione della rete, dispone di gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a combustibile. Sono impianti endotermici e le procedure ambientali nazionali li trattano come tali: lo dicono le linee guida del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE, decreto direttoriale VA 257 del 2 agosto 2024). La potenza dei gruppi di emergenza «considerata in forma aggregata» fa rientrare il data center nella tipologia degli impianti termici del Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006). Per questo le soglie ambientali si esprimono in megawatt termici.

Con le due misure in mano, queste le procedure che esse attivano. Qui sono brevemente elencate quali sono, mentre quali si applicano nei vari casi è spiegato al prossimo paragrafo. La valutazione di impatto ambientale (VIA) è l’esame degli effetti di un progetto sull’ambiente, condotto prima che il progetto sia autorizzato; per i data center che ne sono soggetti è statale, presso il MASE. La verifica di assoggettabilità è l’esame preliminare che decide se la VIA serva davvero (art. 19 del d.lgs. 152/2006); la VIA piena è disciplinata dall’art. 23. L’autorizzazione integrata ambientale (AIA) è una cosa diversa: non valuta, autorizza. Fissa in un unico atto le condizioni di esercizio dell’impianto, cioè emissioni, rumore, acque e monitoraggi, e per i data center è regionale o statale a seconda della potenza termica. Per gli impianti minori esistono l’autorizzazione unica ambientale (AUA) e, per chi accende i generatori solo poche ore l’anno, l’autorizzazione generale in deroga (art. 272 c. 2 del d.lgs. 152/2006). Dal 2026, infine, esiste un procedimento unico nazionale (art. 8 del DL 21/2026, convertito dalla L. 49/2026) che riunisce questi passaggi in una sola sede, presso l’autorità competente per l’AIA, con tempi contingentati.

Le soglie legano misure e procedure e stanno nelle tabelle che seguono. Due precisazioni servono a leggerle. La soglia dei 300 MWt per l’AIA statale non è nelle linee guida MASE ma nell’allegato XII al d.lgs. 152/2006, che parla di impianti di combustione con «potenza termica di almeno 300 MW». Sotto i 50 MWt il progetto esce invece dal procedimento unico e dalla VIA statale per la categoria dei generatori, ma non da ogni procedura: restano possibili verifica o VIA per altre categorie, come lo stoccaggio di combustibile oltre 1.000 metri cubi, e per le emissioni contano le ore di funzionamento dei generatori.

A chi si applica che cosa: la mappa

Le due tabelle che seguono tengono separate le due misure. La prima riguarda l’urbanistica e usa la potenza di connessione; la seconda riguarda l’ambiente e usa la potenza termica dei generatori. Un progetto si legge su entrambe.

Potenza di connessione (lato urbanistico)Che cosa comportaChi interviene
fino a 5 MWcompatibile con le destinazioni produttiva, terziaria e direzionaleComune, con il proprio piano urbanistico
oltre 5 MWdestinazione produttivaComune
oltre 10 MW«rilevanza sovracomunale»: conferenza consultiva di concertazione e accordo territoriale (delibere regionali attuative attese)Città metropolitana o provincia, su istanza del Comune
oltre 50 MWla conferenza è convocata dalla RegioneRegione
Potenza termica dei generatori (lato ambientale)Che cosa comportaChi decide
sotto 50 MWtfuori dal procedimento unico; autorizzazione generale sotto le 150 ore l’anno, AUA da 150 ore; VIA solo per altre categorie di progettoautorità di settore, secondo il titolo necessario
da 50 MWtAIA e procedimento unico (istanze dal 28/08/2026); verifica di assoggettabilità a VIA fino a 150 MWt, svolta dentro il procedimento unicoRegione per l’AIA e il procedimento unico; MASE per la verifica
oltre 150 MWtVIA statale, svolta dentro il procedimento unico; l’AIA resta regionale fino a 300 MWtMASE per la VIA; Regione per l’AIA e il procedimento unico
da 300 MWtVIA statale e AIA stataleMASE
programmi di interesse strategico nazionaleAIA statale, qualunque sia la potenza termica; autorizzazione unica del commissario straordinarioStato

Con i soli dati degli atti, i due progetti che riguardano Rho si incasellano così. AWS Rho-Pero (293 MWt) ha già avuto la sua VIA statale, conclusa nel 2025, prima della legge regionale. Il programma è stato dichiarato di interesse strategico nazionale dal Consiglio dei ministri il 29 novembre 2024 (regime descritto nella sezione sulle competenze del Comune): per questo, secondo le linee di indirizzo regionali, l’AIA è statale anche se la potenza termica resta sotto i 300 MWt; negli atti finora pubblicati non risulta. ATU4 di Rho (90 MW di connessione, 250 MWt stimati in via indicativa) supera i 150 MWt: richiede quindi la VIA statale del MASE e l’AIA regionale. Le due procedure si svolgono dentro un solo procedimento unico, che fa capo alla Regione perché è l’autorità competente per l’AIA: il MASE conduce la VIA e ne trasmette l’esito alla conferenza di servizi, e il provvedimento finale comprende VIA, AIA e gli altri titoli necessari. Il progetto dovrà presentare la relazione energetica della DGR 6645 e seguire le linee di indirizzo della DGR 6646. Sul lato urbanistico, con 90 MW di connessione, la conferenza consultiva di concertazione è convocata dalla Regione; il piano attuativo comunale segue un percorso proprio, con deposito e osservazioni.

Chi fa che cosa, dallo Stato al Comune

Le tabelle dicono le soglie; qui vengono illustrati i ruoli. Quattro livelli di governo intervengono su un data center, ciascuno con i propri atti; in tre di essi la legge prevede un momento di parola per il pubblico.

Lo Stato valuta i progetti grandi e detta le regole generali. Il MASE conduce la verifica di assoggettabilità e la VIA, e dal 2024 ha linee guida dedicate ai data center. Vi chiede una valutazione «preventiva, unitaria e contestuale» del progetto e non ammette il «frazionamento artificioso dei progetti», come il costruire sotto soglia per poi ampliare. Sempre allo Stato spetta l’AIA degli impianti da 300 MWt e dei programmi dichiarati di interesse strategico nazionale; di questo regime a sé dice la sezione sulle competenze del Comune. È statale anche il procedimento unico del 2026, che si svolge presso l’autorità competente per l’AIA. Deve chiudersi in dieci mesi dalla verifica di completezza della domanda, con termini della VIA dimezzati, e copre realizzazione, esercizio e ampliamenti che costituiscono modifica sostanziale. Al Senato è in esame una legge delega sui centri di elaborazione dati, già approvata dalla Camera (A.S. 1821). Per il pubblico il momento è l’avviso sul portale nazionale delle valutazioni ambientali, per i progetti in VIA (art. 24 del d.lgs. 152/2006).

La Regione scrive le regole territoriali e, da poco, rilascia le autorizzazioni. Prima della legge regionale 11/2026 l’AIA dei centri dati sotto i 300 MWt era di Province e Città metropolitana; dal 28 agosto 2026, data di pubblicazione delle linee di indirizzo, è la Regione a condurre il procedimento unico per gli impianti da 50 a meno di 300 MWt. La stessa legge fissa regole urbanistiche, priorità e premialità (v. approfondimenti). Per il pubblico c’è l’informativa che l’autorità AIA pubblica sul proprio sito all’avvio del procedimento.

La Città metropolitana governa gli effetti che passano i confini comunali: con il proprio piano chiede ai Comuni il Bilancio delle diffusività e ne presiede la concertazione; per la legge regionale convoca, su istanza del Comune, la conferenza consultiva sopra i 10 MW. È inoltre l’autorità per le piccole derivazioni d’acqua.

Il Comune decide dove e a quali condizioni urbanistiche. Il Piano di governo del territorio (PGT) stabilisce destinazioni ammesse, parametri edilizi, dotazioni di servizi e compensazioni; il piano attuativo e la convenzione urbanistica traducono queste regole su un’area precisa. Il Comune incassa il contributo di costruzione, con le maggiorazioni di legge, e amministra la zonizzazione acustica del territorio. Il suo peso dentro i procedimenti degli altri enti passa dalla conformità urbanistica, di cui dice la sezione che segue. Per il pubblico il momento comunale è il deposito del piano attuativo, con le osservazioni (LR 12/2005, art. 14).

Che cosa può fare un Comune e che cosa no

Dalla mappa dei ruoli discende la domanda che conta di più per il cittadino: che cosa può effettivamente fare un Comune per governare l’insediamento dei data center? Il quadro vale per qualunque Comune lombardo e descrive ciò che gli atti dicono; le questioni che lasciano aperte sono in fondo alla sezione.

Il primo strumento è il piano urbanistico, ma il suo margine è più stretto di quanto sembri. I piani vigenti sono anteriori al fenomeno e contengono aree produttive; la legge regionale sui centri dati qualifica il data center sopra i 5 MW di connessione come destinazione produttiva (LR 11/2026, art. 5 c. 1) e sotto i 5 MW lo rende compatibile anche con terziario e direzionale. Ogni area produttiva è dunque potenzialmente ammissibile, entro i parametri e le condizioni del piano. Al Comune resta di restringere con motivazione e di condizionare. Gli strumenti li dà la legge regionale sul governo del territorio (LR 12/2005, art. 10 c. 3), che elenca fra i parametri del Piano delle Regole le «destinazioni d’uso non ammissibili», le altezze e i rapporti di copertura. Vi aggiunge i «requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica». Rho, con la variante del 2026, ha ristretto un’ammissibilità che già esisteva: ha escluso i data center dalle aree in cui il direzionale è complementare e ha imposto il piano attuativo. Una geografia più puntuale dentro le aree produttive è rinviata alla revisione generale del PGT (v. approfondimenti).

Il piano pesa anche dentro i procedimenti che il Comune non conduce, e qui va chiarito che cosa il Comune può e non può fare davanti a una proposta concreta. La domanda di procedimento unico deve contenere la verifica di conformità ai piani comunali (art. 8 c. 3 del DL 21/2026). Le linee di indirizzo regionali ne fanno un «presupposto necessario e preliminare all’avvio» del procedimento: il proponente allega un certificato di destinazione urbanistica aggiornato «dal quale emerga la conformità dell’area», e l’autorizzazione unica «non costituisce di per sé variante agli strumenti urbanistici vigenti». Ne segue, per la lettura regionale, che un progetto non ammesso dal PGT in quell’area non avvia il procedimento unico se prima non cambia il piano; e il piano lo cambia il Comune, con una variante che passa dal Consiglio comunale e dai pareri degli enti. Il rovescio è altrettanto importante: se il piano ammette gli usi produttivi in quell’area, la proposta di un data center è conforme e il Comune non dispone di un veto sulla destinazione. Il suo margine si sposta sul piano attuativo, dove il PGT lo richiede come fa Rho, e sulla convenzione che lo accompagna: lì il Comune approva, negozia opere, compensazioni e condizioni, e può respingere una proposta per ragioni urbanistiche esplicite, come dimensionamento, viabilità, dotazioni o incoerenza con le previsioni di piano. L’approvazione del piano attuativo è discrezionale nei contenuti, non arbitraria nell’esito: come ogni atto amministrativo deve essere motivata (L. 241/1990, art. 3), e un diniego a una proposta conforme che non regga su ragioni urbanistiche è esposto al ricorso del proponente.

Il Comune non può nemmeno sottrarsi alla decisione. Un procedimento avviato su istanza va concluso con un provvedimento espresso (L. 241/1990, art. 2), e il mancato rispetto colpevole dei termini espone l’amministrazione al risarcimento del danno (art. 2-bis). Per i piani attuativi conformi di iniziativa privata la legge regionale fissa novanta giorni per l’adozione, interrompibili una sola volta per chiedere integrazioni. Se il termine passa invano, chi ha presentato il piano può diffidare il Comune e poi chiedere l’intervento sostitutivo. Un commissario ad acta nominato dall’ente sovraordinato conclude allora l’adozione al posto della Giunta, a spese del Comune (LR 12/2005, art. 14, commi 1 e 6-11).

Resta la via del diniego, che deve reggere. Prima di respingere un’istanza l’amministrazione ne comunica i motivi al proponente, che può replicare. Se il diniego è annullato dal giudice, il Comune, decidendo di nuovo, non può opporre per la prima volta motivi che emergevano già dall’istruttoria (L. 241/1990, art. 10-bis). Né il silenzio né un rifiuto di principio sono dunque strade praticabili: il margine del Comune sta nelle condizioni che pone nel piano attuativo e nella convenzione.

Dentro il piano stanno poi le condizioni: altezze, indici, copertura e permeabilità; dotazione di servizi; compensazioni e loro destinazione; schermature verso i vicini; obbligo del piano attuativo; impegno al ripristino dell’area; e, per la lettera dell’art. 10 c. 3, i requisiti qualitativi compresa l’efficienza energetica. Rho li ha usati tutti, formulando gli obiettivi ambientali con «dovrà di norma» e con rinvio alla valutazione ambientale: condizioni di indirizzo, non limiti tecnici con un numero (v. approfondimenti). La legge regionale sui centri dati aggiunge due facoltà: i Comuni possono prevedere misure premiali ulteriori (art. 2 c. 3) e, sotto i 10 MW, possono usare come linee guida i criteri regionali della conferenza consultiva (art. 5 c. 11), quando saranno adottati. Fuori dal piano ma nelle mani del Comune ci sono due altri strumenti. La zonizzazione acustica, con cui assegna le classi e quindi i limiti di rumore di ciascuna zona; e la convenzione urbanistica (LR 12/2005, art. 46). La convenzione è la sede pattizia in cui Comune e operatore possono concordare obblighi ulteriori rispetto a quelli che il piano impone a tutti.

Il confine fra ciò che è del Comune e ciò che non lo è lo ha tracciato con più chiarezza il Comune di Rho stesso, nelle controdeduzioni alla propria variante. I parametri prestazionali minimi obbligatori pongono questioni «la cui trattazione esula per complessità dalla presente variante». La distanza minima di 3 chilometri fra impianti, proposta da ATS a tutela dei recettori sanitari, «non trova fondamento nella normativa urbanistica regionale» e riguarda esigenze «già presidiate» da VIA, VAS e norme di settore. Gli impianti della rete elettrica «esulano in toto dalle competenze» comunali. Il quadro generale coincide: emissioni dei generatori, rumore degli impianti, acque e monitoraggi sono prescritti dalla VIA e dall’AIA, statali o regionali secondo le soglie; le concessioni di derivazione d’acqua sono della Città metropolitana; le connessioni elettriche del gestore della rete di trasmissione nazionale, con autorizzazioni statali. Le soglie prestazionali cogenti, come limiti di PUE o di emissioni, non stanno nel piano urbanistico, salvo quanto le parti convengono in convenzione.

Anche dove non decide, però, il Comune ha una parte. Nella VIA statale può presentare osservazioni come chiunque (art. 24 del d.lgs. 152/2006). Nel procedimento unico siede in conferenza di servizi per il titolo edilizio e gli altri atti di propria competenza; le linee di indirizzo prevedono che i punti di monitoraggio possano essere concordati con i Comuni e che il Comune sia preavvisato delle prove che accendono più generatori insieme. Sopra i 10 MW chiede alla Città metropolitana la conferenza consultiva, da cui discende l’accordo territoriale con misure proporzionate agli impatti (LR 11/2026, art. 5 c. 7); nel sistema metropolitano redige o partecipa al Bilancio delle diffusività.

Questo quadro ha un’eccezione, scritta nella legge statale, per i programmi più grandi. Un progetto non diventa «strategico» per la sola taglia: occorre una deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy. Essa dichiara il «preminente interesse strategico nazionale» di un programma da almeno un miliardo di euro (art. 13 del DL 104/2023, convertito dalla L. 136/2023). Da lì un commissario straordinario di Governo, nominato d’intesa con il Presidente della Regione, rilascia in conferenza di servizi una autorizzazione unica. Essa «ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti» e tiene luogo di ogni altro atto, anche ambientale; il commissario può inoltre provvedere con ordinanza in deroga alle leggi, salvo quella penale. Il procedimento unico del 2026 rinvia espressamente a questo regime per i centri dati dichiarati strategici (art. 8 c. 7 del DL 21/2026). Il Consiglio dei ministri lo ha applicato a programmi di data center nell’area metropolitana di Milano con tre deliberazioni: il 29 novembre 2024 per AWS, il 24 luglio 2026 per sette centri a Settimo Milanese e Cusago, il 4 agosto 2026 per un campus nel sud Milano (comunicati MIMIT). Per questi programmi la conformità al PGT non è più il presupposto: è l’autorizzazione commissariale a fare variante. Che uso sia stato fatto dei poteri commissariali nei singoli casi non risulta dagli atti esaminati.

Restano questioni da lettura specialistica, di urbanista o di amministrativista, che questo testo non risolve: se un PGT possa escludere i centri dati da tutti o da parte degli ambiti produttivi, o introdurre distanze fra impianti come scelta localizzativa; quale rapporto vi sia fra una condizione urbanistica del piano e una prescrizione dell’AIA che la superi; fino a dove possa arrivare una convenzione nell’impegnare l’operatore e che tenuta abbiano quegli impegni.

Approfondimenti: i tre livelli da vicino

Le sezioni che seguono approfondiscono i tre livelli che più contano per chi legge da Rho: la disciplina comunale, la legge regionale e il piano metropolitano.

La disciplina di Rho: l’articolo 23-bis

Rho ha introdotto nel proprio PGT una disciplina dedicata ai centri dati, con una variante normativa parziale: una variante che cambia le norme scritte senza toccare le previsioni cartografiche. L’iter è durato un anno: avvio nel settembre 2025 (DGC 169/2025); adozione il 17 dicembre 2025 (DCC 67); approvazione il 17 giugno 2026 (DCC 35, con 15 favorevoli e 6 astenuti su 21 presenti); efficacia dal 2 settembre 2026, con la pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 36. Prima della variante le norme tecniche di attuazione (NTA) non contemplavano l’attività; il comunicato del Comune presenta la norma come approvata «per primo in Lombardia».

Il cuore della disciplina è l’articolo 23-bis delle NTA, «Attività produttive particolarmente impattanti». Tratta insieme centri dati e logistica, per l’impatto che generano su viabilità, paesaggio, ambiente e risorse energetiche e idriche (c. 1).

Il comma 2 stabilisce dove i data center sono ammessi e dove no. Sono ammessi negli «ambiti delle attività economiche», cioè nelle zone produttive esistenti, e negli ambiti di trasformazione e nelle aree speciali a piano attuativo con «usi prevalentemente produttivi». Sono esclusi dalle zone in cui gli usi direzionali sono complementari, come i nuclei di antica formazione e le aree residenziali consolidate. Prima della variante i data center erano già insediabili come attività produttiva, e per il Comune anche nelle aree a uso direzionale: la qualificazione, dicono le controdeduzioni, viene dalla «legislazione nazionale (e di quella regionale in fieri)», e la LR 11 l’ha poi scritta all’art. 5 c. 1. La variante ha dunque ristretto un’ammissibilità che già esisteva, togliendo le aree a direzionale complementare. Le controdeduzioni dicono anche fin dove il Comune ha voluto spingersi. Una cittadina chiedeva di vietare i data center nelle aree produttive frammentate e di imporre una fascia di rispetto di 500 metri dalle abitazioni. Il Comune ha risposto che la fascia avrebbe impedito l’insediamento in tutto il territorio, «con un evidente profilo di illegittimità». «Nell’impossibilità di definire (adesso) una geografia più puntuale e precisa», ha aggiunto, la variante si è limitata a escludere le aree con usi direzionali; le aree non edificate sono già precluse dal PGT vigente e localizzazioni più precise sono rinviate alla revisione generale del piano. Per la logistica, nello stesso comma, il Comune è più severo: la ammette solo «ove appositamente segnalato con specifica grafia nelle tavole di PGT».

Il comma 3 impone il piano attuativo, con la scelta dello strumento rimessa al Comune. Il comma 4 fissa i parametri edilizi, fra cui l’altezza massima di 18 metri, che vale anche per gli impianti tecnologici e si supera solo per documentate necessità funzionali. L’art. 32 c. 3 delle NTA porta la dotazione di servizi dal 20% al 100% della superficie. Nel calcolo della capacità edificatoria entrano anche gli impianti esterni agli edifici, dal raffreddamento ai generatori, misurati con la proiezione a terra. Restano fuori solo cabine e sottostazioni elettriche (art. 9 c. 5 delle NTA). Il comma 5 elenca gli obiettivi ambientali che la realizzazione «dovrà di norma» perseguire, senza valori numerici: impiego virtuoso dell’energia, fonti rinnovabili, riutilizzo del calore; soluzioni di raffreddamento «che escludano l’utilizzo di acqua prelevate da pubblico acquedotto»; contenimento delle emissioni climalteranti; test dei generatori contingentati e distribuiti, con carburanti a basso impatto e «livelli di silenziosità elevati». L’argomentazione delle scelte è rinviata «in sede di procedura di valutazione ambientale, se richiesta». Sull’acqua la formula comunale è più netta della priorità regionale, di cui si dirà nella sezione seguente; nessuna delle due è un divieto assoluto.

Il comma 6 fissa le compensazioni: 100 euro per metro quadrato di superficie lorda, con «almeno 1/3 del valore complessivo delle misure compensative» destinato alla naturalità e alla biodiversità e una quota alla formazione. Il comma 7 subordina l’insediamento all’impegno al ripristino dell’area, in convenzione o con atto d’obbligo unilaterale, dopo tre anni di inutilizzo. È una regola propria del Comune: la legge regionale non tratta il ripristino e le linee guida MASE chiedono il piano di dismissione solo ai progetti in VIA o in verifica. Il comma 8 chiede barriere verdi e manufatti «atti a schermare e mitigare gli insediamenti particolarmente impattanti» verso i vicini, in particolare abitativi: è l’unico comma che nomina l’impatto acustico. Il comma 9 rinvia, per la valenza sovracomunale, al PTM e ai Bilanci delle diffusività.

L’articolo 23-bis non richiama la classificazione acustica: per le controdeduzioni la tutela delle destinazioni sensibili «è già garantita dall’applicazione della normativa vigente in materia di classificazione acustica» e di valutazione d’impatto. A Rho vige la seconda variante generale del Piano di zonizzazione acustica con il Regolamento acustico (2021). Il Regolamento «integra gli strumenti urbanistici vigenti» e disciplina la documentazione acustica dei piani attuativi (artt. 52, 54 e 55-56).

Localizzazioni e discipline più restrittive attendono la revisione generale del PGT, con il Documento di Piano prorogato al 1° settembre 2027 (DCC 37/2026). La relazione di adozione cita indici «cosiddetti “power usage effectiveness” virtuosi (PUE <1,5, ad esempio)». Nella stessa seduta dell’approvazione il Consiglio ha votato all’unanimità un ordine del giorno (DCC 36/2026): incontro pubblico, verifica annuale, trasmissione degli indirizzi agli enti.

La legge regionale 11/2026 e le linee di indirizzo

La Lombardia ha approvato di recente una legge dedicata ai centri dati: la legge regionale 3 giugno 2026, n. 11, nata da un progetto della Giunta del novembre 2025, approvata il 26 maggio, pubblicata sul BURL del 5 giugno e in vigore dal 20 giugno 2026.

L’articolo 2 non vieta e non impone: orienta. Elenca priorità insediative ed energetico-ambientali: aree dismesse, contaminate o sottoutilizzate e prossimità alle infrastrutture elettriche; fonti a impatto carbonico neutrale; riutilizzo del calore; raffreddamento senza prelievi da pubblico acquedotto, da acque potabili e irrigue e da corpi idrici tutelati. Chi rispetta le priorità accede alle misure premiali dell’articolo 3: le priorità non sono vincoli.

Il 3 agosto 2026 sono arrivate due delibere attuative, pubblicate nel BURL Serie Ordinaria n. 35 del 28 agosto. La DGR 6645 traduce le priorità in criteri e parametri: ogni progetto dichiara nella relazione energetica quattro indicatori di efficienza (PUE per l’energia, WUE per l’acqua, ERF e REF per le quote riutilizzata e rinnovabile: v. glossario). I valori che vi compaiono, come il WUE sotto 0,2 o il riuso di almeno il 70% del fabbisogno idrico, sono criteri di accesso alla premialità, non limiti generali. La DGR 6646 detta le linee di indirizzo per il procedimento unico e scende sul piano impiantistico. Fissa limiti alle emissioni dei gruppi elettrogeni nuovi e chiede sistemi di abbattimento degli ossidi di azoto «quali ad esempio» quelli a riduzione catalitica; disciplina carburanti, orari delle prove dei generatori e monitoraggio della falda. Il dettaglio è materia del testo tecnico.

Sul piano urbanistico l’articolo 5 ragiona per potenza di connessione, con le soglie di 5, 10 e 50 MW già viste nella mappa. Vi aggiunge il contributo di costruzione, calcolato per tutti come produttivo. Il contributo aumenta del 100% fuori dalle aree prioritarie, se l’insediamento consuma suolo agricolo nello stato di fatto, e del 200% nelle aree protette della LR 86/1983. Il ricavato va a misure compensative (c. 4). Sopra i 10 MW la conferenza consultiva di concertazione approda a un accordo territoriale. Le misure seguono «criteri di proporzionalità rispetto alla dimensione dell’intervento e agli impatti ambientali e territoriali previsti» (c. 7). I criteri operativi della conferenza e dell’accordo spettano a delibere di Giunta previste entro sessanta giorni dall’entrata in vigore (art. 9 c. 3), non ancora adottate.

La legge contiene anche altro: uno Sportello regionale che accompagna i procedimenti; 365 giorni ai Comuni per individuare con deliberazione consiliare le aree dismesse candidabili, con premialità e senza sanzioni (art. 6); una cabina di regia sugli impatti cumulativi e sulla mappatura delle capacità di rete del gestore della rete di trasmissione nazionale (art. 8). Le linee guida regionali del 2024 (DGR 2629) restano vigenti.

Il livello metropolitano: il Bilancio delle diffusività

Resta il livello metropolitano, il meno incisivo sul piano normativo ma non per questo assente. Un data center di grande taglia produce effetti che non si fermano al confine del Comune che lo ospita, e il Piano territoriale metropolitano (PTM) ha uno strumento per questo: il Bilancio delle diffusività, dove «diffusività» è il termine urbanistico per le esternalità «avvertibili» anche sul territorio di altri Comuni. Il Bilancio valuta idoneità del sito, strategicità, irraggiamento degli effetti, mitigazioni e compensazioni, secondo lo schema tipo del 2023 (DD 6462/2023 e DD 9211/2023; NdA, art. 10). La concertazione fra i Comuni interessati è presieduta dal Sindaco metropolitano (artt. 10-11). La Città metropolitana è anche l’autorità per le concessioni di piccole derivazioni d’acqua.

Questo strumento coesiste con la conferenza consultiva della legge regionale: due sedi distinte, con oggetti in parte sovrapposti. Come si coordineranno nella pratica dipenderà anche dalle delibere regionali attese.

Che cosa è ancora aperto

Alcuni tasselli mancano, e il quadro descritto qui è destinato a muoversi. La Regione deve adottare le delibere sui criteri della conferenza consultiva e dell’accordo territoriale e sull’interoperabilità con la banca dati europea. I Comuni hanno tempo fino a giugno 2027 per la mappatura delle aree dismesse. Rho ha prorogato il proprio Documento di Piano al 1° settembre 2027, orizzonte della revisione generale del PGT. In Parlamento prosegue l’esame della legge delega sui centri di elaborazione dati. Questo testo, aggiornato al 2 ottobre 2026, sarà rivisto man mano che usciranno gli atti nuovi.

Glossario

Aree dismesse (brownfield). Aree già urbanizzate e non più utilizzate, come ex stabilimenti industriali. Il loro riuso evita di consumare suolo libero ed è la prima priorità insediativa della legge regionale.

VIA e verifica di assoggettabilità. La valutazione di impatto ambientale (VIA) esamina gli effetti di un progetto prima dell’autorizzazione. La verifica di assoggettabilità è l’esame preliminare che decide se la VIA serva.

AIA (autorizzazione integrata ambientale). Autorizzazione che fissa in un unico atto le condizioni di esercizio di un impianto: emissioni, rumore, acque, monitoraggi. Per i data center è regionale o statale a seconda della potenza termica.

AUA (autorizzazione unica ambientale). Autorizzazione che raccoglie i titoli ambientali per gli impianti minori, fuori dal campo dell’AIA.

Autorizzazione generale in deroga. Regime semplificato per le emissioni di impianti a funzionamento limitato, sotto le 150 ore l’anno (art. 272 c. 2 del d.lgs. 152/2006).

Procedimento unico. Procedura nazionale del 2026 che riunisce le autorizzazioni per i data center sopra i 50 MWt presso l’autorità AIA, con termini contingentati.

Sportello regionale. Punto di accesso unico della Regione Lombardia per i procedimenti sui centri dati, operativo con un applicativo dal 1° settembre 2026.

Conferenza consultiva di concertazione e accordo territoriale. Sede prevista dalla LR 11/2026 per gli interventi sopra i 10 MW: riunisce gli enti e i Comuni interessati e approda a un accordo con misure proporzionate agli impatti.

Cabina di regia. Organo regionale di monitoraggio del fenomeno, con attenzione agli impatti cumulativi e alla mappatura delle capacità di rete.

PTM e Bilancio delle diffusività. Il Piano territoriale metropolitano è il piano della Città metropolitana; il Bilancio delle diffusività è il documento con cui un Comune valuta gli effetti di un insediamento sui Comuni vicini.

PGT, NTA e variante normativa parziale. Il Piano di governo del territorio è il piano urbanistico comunale; le norme tecniche di attuazione (NTA) ne sono le regole scritte; una variante normativa parziale modifica solo le norme, senza cambiare le previsioni cartografiche.

Piano attuativo e convenzione urbanistica. Il piano attuativo dà attuazione alle previsioni del PGT su un’area specifica; la convenzione è l’accordo fra Comune e operatore che ne fissa obblighi, opere e garanzie.

Commissario ad acta. Persona nominata da un ente sovraordinato o dal giudice per adottare, al posto di un’amministrazione inadempiente, l’atto che questa non ha adottato nei termini.

Contributo di costruzione e misure compensative. Il contributo di costruzione è la somma dovuta al Comune per costruire; le misure compensative sono opere o risorse che bilanciano gli impatti di un insediamento.

Piano di zonizzazione acustica e classe acustica. Il piano comunale che assegna a ogni parte del territorio una delle sei classi acustiche previste dalla legge, da cui dipendono i limiti di rumore.

Concessione di derivazione. Titolo necessario per prelevare acqua da falda o da corpo idrico; per le piccole derivazioni la competenza è della Città metropolitana o delle province.

PUE, WUE, ERF e REF. Indicatori di efficienza dei centri dati: rapporto fra energia totale ed energia informatica (PUE), acqua consumata per unità di energia (WUE), quote di energia riutilizzata (ERF) e rinnovabile (REF). La DGR 6645 ne chiede la dichiarazione nella relazione energetica.

Potenza di connessione e potenza termica (MW e MWt). La prima è la potenza elettrica richiesta alla rete e governa le soglie urbanistiche; la seconda è la potenza termica complessiva dei generatori di emergenza e governa le soglie ambientali.

Preminente interesse strategico nazionale. Dichiarazione del Consiglio dei ministri per programmi di investimento da almeno un miliardo di euro (art. 13 del DL 104/2023): apre alla nomina di un commissario straordinario di Governo, che rilascia una autorizzazione unica con effetto di variante urbanistica.

Effetti cumulativi. Gli effetti che più impianti vicini producono insieme su uno stesso territorio, anche quando ogni singolo procedimento valuta un solo progetto.

Per approfondire sul sito

Riferimenti

Cronologia

  • 24 giugno 2024, linee guida regionali (DGR 2629)
  • 2 agosto 2024, linee guida MASE
  • 29 novembre 2024, dichiarazione di interesse strategico nazionale per il programma AWS (Consiglio dei ministri)
  • 23 settembre 2025, avvio della variante di Rho
  • 17 dicembre 2025, adozione della variante (DCC 67)
  • 10 aprile 2026, legge 49/2026 di conversione del DL 21/2026
  • 26 maggio 2026, approvazione della legge regionale
  • 3 giugno 2026, LR 11/2026
  • 17 giugno 2026, approvazione della variante (DCC 35) e ordine del giorno (DCC 36)
  • 20 giugno 2026, entrata in vigore della LR 11
  • 24 luglio 2026, dichiarazione di interesse strategico nazionale per i data center di Settimo Milanese e Cusago
  • 3 agosto 2026, DGR 6645 e 6646
  • 28 agosto 2026, pubblicazione delle linee di indirizzo nel BURL
  • 1° settembre 2026, applicativo dello Sportello regionale
  • 2 settembre 2026, efficacia della variante di Rho.